Le società di persone sono una forma di impresa caratterizzata dalla responsabilità illimitata dei soci, che rispondono con il proprio patrimonio personale per le obbligazioni sociali.
In Italia, le società di persone sono disciplinate dal codice civile, che prevede due tipologie societarie principali: semplice (S.s.) e in nome collettivo (S.n.c.). Analizziamole insieme a Studio Giorgio Dottori Commercialisti.
Le caratteristiche della Società semplice
La società semplice è una società di persone costituita senza capitali sociali. I soci conferiscono beni o servizi, in natura o in denaro, e partecipano agli utili e alle perdite in proporzione ai conferimenti.
Si tratta di una forma di impresa di semplice gestione, che per essere costituit non necessita di un versamento di un capitale sociale. L’amministrazione è affidata ai soci, che possono decidere liberamente sulla gestione dell’impresa.
Tuttavia, la società semplice presenta anche alcuni svantaggi. Innanzitutto, la responsabilità dei soci è illimitata; questi, infatti, rispondono con il proprio patrimonio personale per le obbligazioni sociali. In secondo luogo, la società semplice non è soggetta alla registrazione nel registro delle imprese, il che può comportare difficoltà in caso di rapporti con terzi.
Società in nome collettivo
La società in nome collettivo è costituita con un capitale sociale, che può essere versato in denaro, in natura o in crediti. I soci conferiscono beni o servizi, in natura o in denaro, e partecipano agli utili e alle perdite in proporzione ai conferimenti.
Si tratta di una forma di impresa più complessa da costituire e da gestire rispetto alla società semplice. È necessario versare un capitale sociale, e l’amministrazione dell’impresa è affidata a uno o più amministratori, che possono essere soci o non soci.
Tuttavia, la società semplice presenta anche alcuni svantaggi. Innanzitutto, la responsabilità dei soci è illimitata; questi, infatti, rispondono con il proprio patrimonio personale per le obbligazioni sociali. In secondo luogo, è una tipologia societaria che non è soggetta alla registrazione nel registro delle imprese, il che può comportare difficoltà in caso di rapporti con terzi.
Caratteristiche comuni di questa tipologia societaria
Le società di persone presentano le seguenti caratteristiche comuni:
- Responsabilità illimitata dei soci: i soci rispondono con il proprio patrimonio personale per le obbligazioni sociali.
- Partecipazione agli utili e alle perdite: i soci partecipano agli utili e alle perdite in proporzione ai conferimenti.
- Organizzazione semplice: l’amministrazione della società è affidata ai soci, che possono nominare uno o più amministratori.
Costituire una società di persone
La costituzione di questa tipologia societaria di persone avviene mediante la stipula di un contratto sociale, che deve essere redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
Il contratto sociale deve indicare:
- La ragione sociale, che deve essere composta dal nome di uno o più soci;
- L’oggetto sociale, che indica l’attività che la società intende svolgere;
- I conferimenti dei soci;
- Durata del contratto sociale.
I soci sono persone fisiche o giuridiche che partecipano alla costituzione e al funzionamento della stessa. I soci hanno diritto di partecipare agli utili e alle perdite, di controllare l’amministrazione e di recedere. Inoltre, i soci possono nominare uno o più amministratori, che hanno il potere di compiere tutti gli atti che rientrano nell’oggetto sociale.
Contabilità
Le società di persone sono tenute a tenere una contabilità ordinaria, che comprende:
- Libro giornale;
- Libro mastro;
- Libro inventari;
- Libro cespiti;
- Scritture ausiliarie di magazzino.
La contabilità deve essere tenuta per 10 anni dalla data dell’ultima registrazione.