Questo procedimento, affidato a revisori legali o apposite società di revisione, è fatto per ottenere un controllo imparziale della contabilità delle società. Ma in cosa consiste?
Quando si parla di revisione legale dei conti si parla di una revisione che si esplica in verifiche periodiche finalizzate alla verifica sulla regolare tenuta della contabilità sociale. In particolare, ci si concentra sulla corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili e sulla valutazione delle operazioni sociali sia di natura ordinaria che straordinaria.
Nell’articolo di oggi di Studio Giorgio esploreremo questa questione presentando chiaramente per tutti la revisione legale dei conti.
Chi può effettuare la revisione legale dei conti.
Partiamo col dire che chi svolge questa attività deve essere iscritto al Registro dei Revisori Legali, gestito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.
A questo registro possono iscriversi sia i professionisti persone fisiche in possesso dei requisiti richiesti dalla norma sia le società di revisione. Il revisore legale, o la società di revisione, deve garantire condizioni di assoluta indipendenza dalla società soggetta a revisione legale. Si forma così la figura del revisore legale, o la società di revisione legale, che è eletto dall’assemblea dei soci, dura in carica per un triennio e non è revocabile se non per gravi motivi.
La persona che assume il ruolo di revisore è responsabile della verità delle proprie attestazioni e deve conservare copia dei documenti e delle carte di lavoro utilizzate per esprimere il proprio giudizio sul bilancio di esercizio o sul bilancio consolidato.
Come si effettua la revisione legale dei conti?
In ogni caso, chi effettua questo tipo di controllo ha diritto di accesso a tutti gli atti amministrativi e contabili della società soggetta a revisione. A questo punto deve stilare un giudizio sul bilancio che viene rilasciato con una relazione redatta preventivamente all’approvazione del bilancio di esercizio, o del bilancio consolidato. Questa relazione viene poi messa a disposizione dei soci prima dell’assemblea di approvazione del bilancio medesimo.
Il giudizio sul bilancio sopracitato può essere si favorevole ma può anche contenere rilievi dovuti a errata applicazione dei principi contabili, rilievi dovuti a situazioni di incertezza, contenere richiami di informativa, non escludendosi anche il giudizio negativo o l’impossibilità di esprimere un giudizio.