I nostri contratti di locazione e affitto di beni immobili devono obbligatoriamente venir registrati dall’affittuario, definito anche conduttore, o dal proprietario, il locatore, indipendentemente dall’ammontare del canone pattuito.
La registrazione contratti è un procedimento molto importante che bisogna compiere per essere completamente in regola.
Per sapere come orientarvi in questa burocrazia comunque non dovrete fare altro che contattare Studio Giorgio e scoprirne ogni dettaglio.
Come poter registrare un contratto
Ricordati sempre che la registrazione dei contratti di locazione deve avvenire entro 30 giorni dalla data di stipula o, se anteriore, dalla sua decorrenza.
Il contratto di locazione può essere registrato grazie ad uno dei seguenti mezzi:
- utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate: si tratta di una modalità obbligatoria per gli agenti immobiliari e i possessori di almeno 10 immobili. È invece facoltativa per tutti gli altri casi, l’importante, se se ne vuole usufruire, è che bisogna essere abilitati ai servizi telematici possibili richiedendo la registrazione in ufficio. Per questa registrazione la prassi vuole il recarsi presso un ufficio dell’Agenzia delle Entrate e compilare il modello RLI
- incaricando un intermediario abilitato: ovvero avvalendosi di professionisti, associazioni di categoria, Caf, o un delegato con le stesse autorizzazioni.
Alcune cose da sapere sulla registrazione dei contratti
Come abbiamo visto la registrazione dei contratti è un procedimento obbligatorio, ma ha in realtà qualche piccola eccezione. Per esempio, non c’è obbligo di registrazione per i contratti che non superano i 30 giorni complessivi nell’anno.
Una volta avviata la pratica bisogna ricordarsi però che i nuovi contratti di locazione devono contenere una clausola con la quale il conduttore dichiara di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell’attestato, sull’attestazione della prestazione energetica dell’edificio (APE).
Inoltre una copia di questa attestazione (l’APE) deve essere, necessariamente allegata al contratto. L’unica eccezione riguarda i casi di locazione di singole unità immobiliari (riferimenti legali al Decreto legislativo 145/2013).